Sull’onere della prova posto in capo al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, in particolare nell’ambito del contratto d’appalto pubblico
SENTENZA N. ****
In tema di responsabilità contrattuale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, “mentre il debitore convenuto è gravat...